Dare il consenso

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Dalla politica alle relazioni sessuali

 

Dubito che sia mai veramente esistita un’epoca in cui qualcuno abbia preso la guida di un’intera comunità dicendo: adesso, vi piaccia o no, fate quello che vi dico io! Quanto meno in modo sottile, ogni capo ha richiesto una forma di consenso (posso anche starmene per fatti miei, ma se poi le divinità sommergono il villaggio sotto il diluvio non venite a chiamarmi. Ah, ecco. Volevo ben dire). Tale principio ha raggiunto il culmine nella democrazia. Tanto strettamente ne riceve la propria legittimità che pur di non separarsene si è man mano accontentata di una diluizione del concetto di consenso: dalla democrazia diretta a quella rappresentativa, dalla maggioranza dei membri della comunità alla maggioranza di quelli che partecipano alle elezioni, dalla maggioranza espressa dalle elezioni a quella raggiunta nelle trattative che le seguono, dalle quali può emergere una coalizione che la maggioranza degli elettori non aveva messo in conto. E proprio perché la democrazia è attraversata da continue fratture e dalla possibilità di contestare le scelte del governo (non è perché ti ho dato il voto che ho manifestato il mio consenso alla guerra! L’aumento delle tasse è un tradimento delle promesse elettorali!), quasi finisce che in uno stato autoritario, e ancor più se dittatoriale e totalitario, il governo in una certa fase possa contare su un consenso superiore: intanto perché mette a tacere quelli che più platealmente lo negano e vorrebbero convincere la gente a fare altrettanto; e poi perché attiva una potente macchina di propaganda che, se non persuade direttamente le persone, come minimo le persuade che camperanno più tranquille se si lasceranno persuadere. Così, benché intendiamo la democrazia come tipico governo del consenso, al momento Putin governa con il consenso e Macron no.

Oltre che della politica, il consenso è alla base di tutte le relazioni private. C’è anzi una commistione tra i due piani, giacché da Hobbes in poi tutta la filosofia politica fonda l’esistenza su una finzione contrattualistica: per poter dare corso ai propri affari in reciproca sicurezza, prima di tutto fisica, i cittadini hanno affidato il potere a un sovrano. Nella vita di tutti i giorni, stipuliamo contratti continuamente, al punto che ne smarriamo la consapevolezza: abbiamo ben presente che se non diamo il nostro consenso, l’erogazione del gas non ci sarà fornita da un nuovo gestore al posto del precedente il quale, avendoci già come clienti, ha cominciato a praticarci condizioni sfavorevoli, smantellando un antico ethos commerciale; ma può sfuggirci, non essendo al riguardo richiesto il formalismo di una firma o di uno scritto, che salendo sull’autobus prestiamo automaticamente il consenso a pagare il biglietto (ce ne sfugge cioè la natura contrattuale).

Il consenso, nel diritto privato, viene identificato quale base dei contratti, ma sulla sua natura esistono due ricostruzioni diverse: per una il consenso coincide con un’obbligazione (prestando il consenso mi vincolo a fare una certa cosa), per l’altra con un’autorizzazione (acconsentendo autorizzo qualcuno a fare certe cose, su me o su quel che mi appartiene). Direi piuttosto le due convivono, che ora prevale l’una e ora l’altra, e di continuo siamo costretti sul chi vive, a difenderci dall’invasività di chi vuole strapparci il consenso, come obbligazione oppure come autorizzazione.

Nell’età analogica era diffuso il modello delle obbligazioni nate dal porta a porta: strappare una firma per un periodo di prova, sottacendo che la mancata disdetta entro un certo termine implicava l’acquisto. Ricordo la commovente desolazione di mio padre, che identificò quel suo errore come un inequivocabile segno di invecchiamento quando si vide recapitati, con obbligo di pagare in contrassegno, una dozzina di coltelli che gli erano stato introdotti da un rappresentante, e dei quali – non lavorando al circo come lanciatore né gestendo una salumeria – obiettivamente non aveva cosa farsene. I coltelli, se non altro, rimanevano quale visibile monito per il futuro, al pari delle monumentali enciclopedie che la gente acquistava a rate prima di scoprire che i volumi erano una quarantina. La rata mal sopportata era il tipico simbolo del consenso come obbligazione improvvidamente prestato. Nell’età digitale siamo inondati di app che puntano invece alla nostra autorizzazione: non ti spiace, vero, se accedo a tutte le tue foto, i tuoi video, i tuoi testi? Non c’è alcun collegamento diretto tra il buon funzionamento dell’app che usiamo e la sua colonizzazione del materiale archiviato sul nostro dispositivo. E i frutti di quel consenso lavorano nell’ombra: non sono visibili come i coltelli e le enciclopedie, e quindi dimentichiamo che esistono e torniamo a cascarci, senza sapere esattamente che cosa un giorno ne conseguirà.

Uno dei problemi del consenso è esattamente questo: dietro l’obbligazione principale ci sono una serie di obbligazioni accessorie. Quando hai concesso un’autorizzazione tu magari hai inteso una volta ma quello che è stato autorizzato l’ha considerata un perpetuo lasciapassare. Una parte dei contenziosi giudiziari, da quelli economici a quelli sessuali, si combattono a causa di questi margini di incertezza. Quando si stipula un qualsiasi contratto bisognerebbe rivolgersi a uno specialista, capace di evidenziare la rete di vincoli o tolleranze dentro cui ci si rischia di infilare e in grado di coprire i buchi interpretativi: ma neppure il giurista più provetto sarà in grado di colmare tutti gli spiragli (anche se l’esito sarà migliore di quello ottenuto da chi si arrangia da solo scaricando una bozza contrattuale da Internet). E soprattutto non ogni situazione (in linea di principio, non quella sessuale, per dirne una: tra un attimo però parleremo di un’eccezione) si abbina a una formalizzazione del consenso.

Le due chiavi di volta del consenso sono la revocabilità e le condizioni della sua validità. Va bene, mi sono obbligato, ho autorizzato, ma adesso revoco il mio obbligo e ritiro il mio consenso. Se pensiamo ai contratti commerciali, è chiaro che la revoca unilaterale (perché, non dimentichiamolo, il contratto è l’incontro fra due o più consensi) non è ammissibile quando gli effetti del contratto si sono esauriti. A pensarci, non volevo vendertelo l’armadio, restituiscimelo. Ma se quello ormai mi ha pagato l’affare è concluso, e non basta che io gli ridia i soldi indietro. Nei contratti durevoli, invece, il potere di revocare il consenso è abbastanza normale: solo abbastanza, però. Se abbiamo acconsentito a compiere una certa attività insieme ad altri, loro si sono organizzati e adesso hanno delle aspettative. Per questo il recesso (il ritiro del consenso) non è immediato, e se si tratta di società a tempo determinato non è affatto la regola. Più in generale, l’obbligazione per un tempo determinato, come anche l’abbonamento a un giornale, non è revocabile fino alla scadenza. Il consenso, se si tratta di obbligazioni e non di autorizzazione, ha un’onda lunga. Anche se nei rapporti personali la libertà ha un peso maggiore, nemmeno del matrimonio ci si può disfare all’istante, ritirando il consenso: per non trascinarlo, è necessario formare un nuovo consenso, riguardo a quel che accadrà dopo (la casa, i figli, i beni) o rassegnarsi a vedersi privati di beni e diritti, come frutto del consenso iniziale. Vediamo perciò che il consenso a eseguire obbligazioni, implicando una relazione, è anche una fonte di responsabilità, e sarebbe miope approcciarvisi soltanto in chiave egoistica. Con l’autorizzazione è diverso: quando dici basta è basta.

Secondo la prospettiva liberale il consenso è una questione che riguarda solo chi la concede e quelli a cui viene concesso. Ovviamente, a condizione che il primo ne abbia il potere giuridico, cosa che non è per un interdetto legale o un minorenne. Per essere valido, inoltre, il consenziente non deve essere stato tratto in inganno: nel diritto del XXI secolo, la tutela tende a spostarsi in avanti, richiedendo che chi riceve un consenso si sia premurato di informare la controparte nel modo più veritiero, tempestivo ed esauriente, anche riguardo alle conseguenze. Questo riguarda soprattutto i contratti asimmetrici, quelli in cui uno dei due contraenti è più forte (tipicamente, i contratti bancari) oppure il più debole firma clausole particolarmente svantaggiose, le cosiddette clausole vessatorie: all’intenzione non sempre corrisponde l’applicazione, perché la tutela spesso si sostanzia in un obbligo di richiamare l’attenzione, che può essere assolto in modo piuttosto formale. Del tutto irreale, poi, è il carattere informato del consenso prestato ad alcuni grandi contratti assicurativi o al trattamento dei dati: in alcuni casi il tempo necessario per leggere le clausole specifiche è stato misurato in una decina d’anni. È chiaro che una normativa seria dovrebbe introdurre prove più rigorose dell’informativa, e rendere obbligatoria la riduzione del contenuto essenziale a una quantità ragionevole di pagine, essendo la prolissità e l’iper-tecnicismo quasi sempre una tattica per mascherarlo.

La validità del consenso può anche essere esclusa, più che a protezione specifica dell’individuo, a tutela della categoria cui appartiene. Grande eco, qualche anno fa, suscitò il caso di un nano che veniva lanciato per aria nella specifica disciplina para-atletica di una fiera di paese, e che era il primo a sollazzarsi per l’impennata di popolarità che dava uno scossone a un’esistenza grama: per questa ragione si oppose personalmente al divieto che il tribunale aveva decretato in nome della dignità. Ma non si può acconsentire a cedere la propria dignità, o quanto meno interpretarla secondo un criterio di misura personale? L’obiezione della giurisprudenza è che quella dignità non appartenesse soltanto al nano volante: a venire svilita sarebbe la dignità di tutti i suoi omologhi. Un argomento spendibile in via eccezionale solo quando si parla di categorie deboli, o con una storia delicata di riconoscimento sociale.

Lo stato può ingerirsi se il consenso riguarda la sfera sessuale? La questione è da sempre e ovunque dibattuta per quel che concerne la prostituzione: un commercio antico, ma che sfugge tendenzialmente a una regolamentazione cavillosa, almeno tra prostituta e cliente, fidando sulla solidità delle prassi, il controllo sociale e quello delle organizzazioni criminali. In tempi recenti, invece, la magistratura si è trovata a giudicare una situazione sorprendentemente contrattualizzata, quella delle persone che ingaggiano giochi di ruolo nel BDSM. Il contratto-tipo non mette al centro la dismissione della volontà, come nei romanzi e nella vita reale di Sader-Masoch, ma mira a garantire condizioni di sicurezza e a provare l’esistenza del consenso da parte di quella che si presenta come “vittima” nel contesto finzionistico. Chiaramente a nessuno salterebbe in testa di agire in tribunale per ottenere il rispetto delle obbligazioni: il pensiero è piuttosto quello di escludere, o come minimo attenuare, la responsabilità penale nel caso che un partecipante voglia reclamare con effetto retroattivo. Il contratto, in questo caso, proverebbe l’esistenza di un’autorizzazione, e il contenzioso si sposterebbe sulla prova, da parte del reclamante, che durante il gioco il consenso era venuto meno. I tribunali, e anche inizialmente la Corte Europea, hanno escluso che si possa acconsentire a subire dolore corporeo, dando adito al sospetto che il vero elemento di discrimine fosse il moralismo sessuale. Poi la Corte ci ha ripensato (salvo sempre la necessità che il consenso permanga in corso di sessione) e ha riconosciuto che l’autonomia personale implica la libertà di disporre del corpo nell’esercizio delle pratiche sessuali scelte. Qualche critico ha sostenuto che in questo modo si è legittimato il diritto al sadismo: sembra a me evidente che la legittimazione riguardi il diritto al masochismo (e più in generale a una forma non irregimentata del desiderio sessuale, tanto che Foucault mostrava un certo interesse per la “sottocultura sadomaso”, e – sia pure con un tocco di iperbole nella realtà non meno fantasioso delle fantasie di ruolo – il BDSM viene indicato come uno dei rari casi in cui la dominazione di genere può essere sovvertita).

Il BDSM deve intendersi un’eccezione, perché gli incontri sessuali più riusciti, a qualsiasi livello (da quello che segue lo speed date all’accostamento notturno della coppia quarantennale) si giovano di un certo numero di presunzioni di consenso, quanto meno sui dettagli. D’altro canto, è innegabile che una quota non irrilevante di uomini interpreta queste presunzioni con una certa ottimistica larghezza, talvolta anche sul consenso di fondo, e che questo pensare positivo, quando non sfocia in uno stupro vero e proprio, si sostanzia in una violenza. O almeno in un’assenza di consenso profondo: molte volte la donna si sente in obbligo, anche quando non ha più voglia. A volerla dipingere fosca, come fa una corrente del femminismo, in una società maschilista il consenso sessuale matura sempre in condizioni coercitive che ne precludono una formazione vera e spontanea.

La conseguenza coerente di una simile impostazione sarebbe il lesbismo: che in effetti è la pratica propugnata dal filone che ho appena indicato (un’alternativa praticata da molti adolescenti è di lasciar perdere il sesso). Non so però quanto avremmo guadagnato, in termini di intelligenza della specie umana, se l’alternativa a una società dove certi uomini pensano che le donne sono tutte troie è una società in cui le donne dovrebbero comprendere che gli uomini sono tutti stupratori. L’attuale asimmetria non viene perpetuata solo dall’universo maschilista: continuare a battere il tasto sul difetto di “autorizzazione” da parte della donna persevera nel suggerire un immaginario in cui il desiderio sessuale è un tarlo del maschio, lasciando alla donna il ruolo passivo di quella che al massimo tollera e concede. È la fotografia di quella repressione sessuale che ritaglia alla donna il perfetto spazio simbolico per un’architettura paternalistica.

Come uscirne, allora? Non è semplice, tant’è che quando si tratta di tirare le somme si dibatte un po’ come la mosca nella bottiglia anche la filosofa Manon Garcia in un libro eccellente e pieno di arguzia, in italiano pubblicato da Einaudi con il titolo “Di cosa parliamo quando parliamo di consenso. Sesso e rapporti di potere”.

Suggerisce di sostituire il concetto di negoziazione con quello di conversazione: sottoscrivo come principio morale (questo, e anche l’applicazione in campo sessuale di non usare l’altro come un mezzo), ma in concreto che cosa ce ne torna? Garcia sembra orientarsi verso la necessità che il consenso debba affiorare esplicitamente a ogni cambio di posizione: a chi oppone che non è il massimo per la libido, eccepisce che anche il sesso, tra gli umani, è un fenomeno culturale. Insomma a tutto ci si può abituare. Ma, se stiamo parlando di atteggiamento, siamo certi che estorcere una dichiarazione verbale non diventi solo un lavaggio di coscienza rispetto all’impegno di cogliere le sfumature, e arrivare insieme ad allineare il desiderio, o con onestà constatarne il disallineamento? E se invece parliamo di tutela giuridica, come si fa a dimostrarlo? Bisogna andare a letto con un registratore? La stessa Garcia deve ammettere che, al di là di ogni ragionamento sull’equiparazione del consenso al coniuge a quello prestato all’estraneo, di fronte a un matrimonio c’è un problema di prova. D’altronde è chiaro che un matrimonio in cui si consuma una violenza – che non rientra in una patologica dialettica duale, ipotesi piuttosto frequente se si ricorda che ci sono modi differenti di esercitare violenza, e che quella psichica non è sempre meglio di quella fisica, e d’altronde quella fisica è anche potentemente psichica – o un atto viene percepito come violento è un matrimonio finito, e gli sforzi sociali dovrebbero indirizzarsi nel sostegno a interromperlo per tempo.

Ricadremmo indietro di decenni se il modo di risolvere la questione consistesse nel limitare la libertà. Le università americane che vietano le relazioni tra i docenti e le studentesse (o gli studenti) intendono solo togliersi rogne piuttosto che fare i conti sul serio con gli abusi del ruolo e del potere: non trovo intrinsecamente più meritevole che una ragazza sia attratta dalla pari esuberanza ormonale di un coetaneo che la seduce con il rombo della motocicletta piuttosto che dal fascino intellettuale del suo docente (chiaramente la serialità di quest’ultimo è un ampio indizio di abuso della funzione). Ho trovato incredibile un recente caso giapponese, avente appunto ad oggetto, un docente e una studentessa che ne è stata l’amante, anche accompagnandolo all’estero, e dopo vent’anni di regolare frequentazione (dico venti) ha riflettuto di non essere stata veramente consenziente e ha agito giudizialmente chiedendo i danni. Li ha ottenuti (sia pure in misura risibile) ma a sua volta ha dovuto pagarli alla moglie del fedifrago: una conclusione coerente una volta che i principi di autonomia e responsabilità di se stessi cominciano a confondersi.

La ragione del divieto di un comportamento ha un suo peso, in grado di propagare onde sul lungo termine: come ricorda lo storico Georges Vigarello, il reato di stupro inizialmente è stato introdotto per garantire agli uomini la certezza della progenie. Premesso che qui non parliamo delle condotte unanimemente riconosciute come stupro, ma stiamo cercando di problematizzare anche quelle al di sotto di tale soglia (cimentandoci nel difficile compito di capire quante gradazioni ci siano tra un difetto di consenso e l’esistenza di una violenza), a me sembra che ancora fatichi a emergere una prospettiva femminista (uso la parola in senso ampio) che abbia voglia di districarsi nei distinguo, e che questo non giovi alla causa. Quel che è chiaro è che un problema di consenso sessuale esiste, e che in qualche modo va risolto, e anche per definizione normativa (però è lontano il consenso su come). Ma, come spero di aver dimostrato, il concetto di consenso è in via di svuotamento in tutti i campi, anche politico e privato, e se la questione non viene affrontata nella sua ampiezza è del tutto velleitario pretendere di venirne a capo in questo o quel settore.

Di |2024-06-28T16:32:55+01:0016 Giugno 2023|Limite di velocità|

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